Credito di imposta

La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il bonus ricerca e sviluppo, ma reintroduce le aliquote differenziate in base alle tipologie di spese ammissibili e riduce l’importo massimo concedibile per impresa.
Confermato il ridimensionamento per il bonus ricerca e sviluppo: il testo finale della legge di Bilancio 2019 riduce l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese e il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro.
In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:
nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;
nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.
La manovra stabilisce quindi una differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25 per cento.
Discorso analogo per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si precede l’aliquota ridotta del 25%.
Il Credito di imposta Ricerca & Sviluppo è uno strumento utile a stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.

Sono considerate attività di Ricerca & Sviluppo:
A) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
B) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti (..)
C) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; (…)
Fonte : Disciplina Comunità Europea 2006/C 323/01

La legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il bonus ricerca e sviluppo, ma reintroduce le aliquote differenziate in base alle tipologie di spese ammissibili e riduce l’importo massimo concedibile per impresa.Confermato il ridimensionamento per il bonus ricerca e sviluppo: il testo finale della legge di Bilancio 2019 riduce l’aliquota di agevolazione dal 50% al 25% per alcune tipologie di spese e il beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro. In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014, viene mantenuta, a decorrere dal 2019:- nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca;- nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.La manovra stabilisce quindi una differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendo in questo secondo caso la percentuale del 25 per cento.Discorso analogo per le spese relative alla ricerca commissionata, che viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà l’aliquota del 50%, e quella affidata ad altri soggetti, per la quale si precede l’aliquota ridotta del 25%.

Credito d’imposta per programmi di formazione nelle tecnologie abilitanti previste dal programma “Industria 4.0”

Beneficiari
Imprese di qualsiasi dimensione, settore e personalità giuridica, di qualunque settore economico e regime contabile adottato, ovunque localizzate sul territorio nazionale. Sono escluse le “ imprese in difficoltà ” .

Obiettivi
Favorire la realizzazione di programmi di formazione negli ambiti delle “Tecnologie Abilitanti”

Attività Finanziabili
Sono agevolabili le attivita’ di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie
rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0». In particolare sono agevolabili le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie :
– big data e analisi dei dati
– cloud e fog computing
– cyber security
– simulazione e sistemi cyber-fisici
– prototipazione rapida
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
– robotica avanzata e collaborativa
– interfaccia uomo macchina
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
– internet delle cose e delle macchine
– integrazione digitale dei processi aziendali.
L’eventuale partecipazione alle attivita’ di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica la fruizione dell’agevolazione.
Sono escluse dall’agevolazione le attività formative obbligatorie.

Spese Finanziabili
Sono ammessi ad agevolazione i costi sostenuti nel corso dell’esercizio fiscale successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017 :
a) Costo del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato impegnato come discente nel programma di formazione, limitatamente alle ore di formazione svolte e le eventuali indennità di trasferta erogate in caso di attività formative effettuate fuori sede;
b) Costo delle attività di docenza e tutoraggio erogati da soggetti esterni o da personale interno aziendale occupato in uno degli ambiti delle tecnologie abilitanti
c) Spese per asseverazione dei costi sostenuti. Per le aziende non soggette a revisione legale dei conti è ammesso, fino ad un massimo di 5.000 euro, il costo necessario per il rilascio di apposita certificazione rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti attestante l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Agevolazione
L’agevolazione è concessa nella forma di credito d’imposta, riconosciuto nella misura del 40% delle spese sostenute fino ad un contributo massimo di € 300.000 per singola impresa. I costi sostenuti per l’erogazione di attività di docenza e tutoraggio erogate da personale interno potranno ottenere un’agevolazione massima del 30%
L’agevolazione è cumulabile con contributi concessi, per le stesse attività formative, da altri strumenti agevolativi che non escludono la cumulabilità dell’agevolazione, comunque nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento UE n. 651/2014, ovvero fino ad un massimo del 50% dei costi ammissibili.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24, non concorre alla formazione di reddito e non rientra nei limiti di utilizzabilità previsti dalla L.244/2007 e L.388/2000.

Procedure e Risorse Finanziarie
Le spese sostenute per il programma di formazione dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori dei conti (saranno esentate da quest’obbligo le imprese con bilancio certificato). Gli stessi costi sostenuti per la certificazione della documentazione saranno ammissibili al bonus nel limite di 5.000 euro.
Le risorse finanziarie ammontano a 250 milioni di euro.
Ulteriori disposizioni applicative sono demandate a circolari da emettersi da parte dell’Agenzia delle Entrate.